Circolari

Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione con modificazioni del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, c.d. Decreto sviluppo - GU n. 160 del 12 luglio 2011.
Circolare n° 415/2011 » 15.07.2011
Segnaliamo che è stato pubblicata sulla Gazzette Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 la legge n.106/2011 di conversione, con modifiche, del c.d. decreto sviluppo, (DL 70/2011, in GU n. 110 del 13 maggio 2011).
Nel precisare che la Legge in oggetto è in vigore dal 13 luglio scorso, alleghiamo di seguito il testo coordinato del decreto legge con la legge di conversione; con riserva di successivi approfondimenti ove necessari, riportiamo sinteticamente i principali aspetti innovativi di interesse delle imprese associate relativamente agli appalti di servizi e al Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
1) E’ stata introdotta una disposizione integrativa dell’art. 81 del codice dei contratti pubblici, ai sensi della quale “L'offerta migliore e' altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
Parallelamente viene stabilita l’abrogazione della lettera g) dell’art. 87, comma 2 del Codice, che prevedeva la possibilità di fornire giustificazioni sul costo del lavoro, in particolare con riferimento alle tabelle emanate per molti settori dal Ministero del Lavoro. Sulla portata effettiva della norma sono in corso approfondimenti.
2) Sono state apportate modifiche all’articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici - concernente l’individuazione dei “requisiti di ordine generale” necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento. Si segnala, in particolare, l’inserimento del comma 1-ter con il quale viene precisato che “in caso di presentazione di falsa dichiarazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto” l’Autorità “dispone l’iscrizione nel casellario informativo ai fini della esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti dei subappalto, per un periodo di un anno decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia” solo nei casi in cui ritiene vi sia dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o gravità dei fatti, con ciò risolvendosi un grave problema determinatosi per effetto della “automaticità” sinora stabilita.
3) Sempre con riferimento al tema dei requisiti soggettivi causa di esclusione, è stato affermato il principio della tassatività delle cause di esclusione: pertanto nei capitolati di appalto non possono essere previste cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle di legge.
4) Relativamente ai soli lavori pubblici, l’innalzamento fino ad un milione di euro della soglia cui è possibile ricorrere alla Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi di quanto previsto all’articolo 57, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici). In particolare, è stata introdotta l’obbligatorietà dell’invito di almeno dieci concorrenti per i lavori di importo superiore a 500.000 Euro, ed almeno cinque concorrenti per i lavori di importo inferiore a 500.000 Euro;
5) la previsione secondo cui le stazioni appaltanti dovranno predisporre i bandi di gara sulla base di modelli standard definiti dal Ministero delle Infrastrutture previo parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Tale significativa novità è stata realizzata attraverso l’inserimento del comma 4-bis all’articolo 64 del Codice dei Contratti Pubblici;
6) l’istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. White List), ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. Tale misura è finalizzata al potenziamento dell’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici;
7) la previsione di una forma di responsabilità aggravata per “lite temeraria”. E’ stato infatti previsto che nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture il giudice nel pronunciare sulle spese può condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.
8) Il ripristino della cd. forcella, di cui all’art. 62 del Codice, per le forniture di beni o servizi, ovvero della possibilità di limitare il numero dei partecipanti ad una procedura di gara (ristretta); tale previsione va letta in connessione, a nostro avviso, con altre disposizioni inserite sempre dalla legge di conversione, volte a favorire la creazione di un sistema di certificazione delle prestazioni di servizi rese.
Ove la lettura qui fornita si dimostri corretta, è da ritenere che a breve si riaprirà, presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, il dibattito sui cd. requisiti reputazionali.
9) PROROGA SISTRI – Per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti il termine di operatività del Sistri dovrà essere definito entro 60 giorni dall’emanazione della Legge e dovrà essere prorogato dal 2 gennaio 2012 ad un periodo non antecedente al 1 giugno 2012.
Cordiali saluti.
» Firma Segretario Generale - Lorenzo Gradi | Autore MF
» Carta intestata
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